Stop al greenwashing: dal 27 settembre 2026 cambiano le regole sulla comunicazione ambientale

9 Settembre 2026
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Stop al greenwashing: dal 27 settembre 2026 cambiano le regole sulla comunicazione ambientale

Le aziende che raccontano la propria sostenibilità con slogan generici e non dimostrabili avranno sempre meno margine di manovra. Tra pochi giorni diventano infatti pienamente operative in Italia le nuove regole contro il greenwashing previste dalla Direttiva (UE) 2024/825, nota anche come “Empowering Consumers for the Green Transition” (EmpCo).

Di cosa si tratta

La direttiva modifica due pilastri della normativa consumeristica europea: la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) e quella sui diritti dei consumatori (2011/83/UE). L’obiettivo è chiaro: rendere illecita qualunque comunicazione ambientale che non sia supportata da dati verificabili, aggiungendo all’elenco delle pratiche commerciali sempre vietate una serie di casistiche legate specificamente alle asserzioni ambientali.

In Italia il recepimento è arrivato con il D.Lgs. 30/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026 ed entrato in vigore il 24 marzo. Le nuove disposizioni, però, si applicheranno concretamente solo a partire dal 27 settembre 2026: da quella data scatteranno i controlli e le eventuali sanzioni.

Cosa cambia in pratica

Tra le pratiche che diventano espressamente vietate:

  • le dichiarazioni ambientali generiche, cioè affermazioni come “eco”, “green”, “amico dell’ambiente” o “a basso impatto” quando non sono accompagnate da prove concrete e verificabili delle prestazioni ambientali dichiarate;
  • i claim di “neutralità climatica” o “impatto zero” basati sulla compensazione delle emissioni (i cosiddetti carbon offset): acquistare crediti di carbonio, ad esempio finanziando la piantumazione di alberi altrove, non permette più di presentare un prodotto come climaticamente neutro se comunicato senza un adeguato supporto documentale e senza chiarire il reale contributo della compensazione rispetto alla riduzione diretta delle emissioni;
  • le etichette di sostenibilità non basate su sistemi di certificazione indipendenti o non istituite da autorità pubbliche, che rischiano di generare confusione nel consumatore;
  • l’uso improprio di riferimenti a caratteristiche future di sostenibilità senza impegni concreti, verificabili e con tempistiche definite.

Le sanzioni

In Italia la vigilanza spetta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che potrà vietare la pratica scorretta, ordinarne la rimozione e, nei casi più gravi, sospendere temporaneamente l’attività commerciale. Le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino a 10 milioni di euro per le violazioni nazionali e fino al 4% del fatturato annuo per le infrazioni che coinvolgono più Stati membri.

Una precisazione importante

Questa direttiva non va confusa con la proposta di Green Claims Directive (COM/2023/166), un testo distinto e più stringente che avrebbe introdotto una verifica preventiva obbligatoria da parte di terzi per ogni asserzione ambientale esplicita. Quella proposta è rimasta bloccata e la Commissione europea ne ha annunciato il ritiro nel 2025. La direttiva 2024/825 è quindi, ad oggi, il riferimento normativo operativo in materia di comunicazione ambientale ingannevole.

Cosa fare da subito

Per imprese, cooperative ed enti pubblici che comunicano al pubblico le proprie performance ambientali, il periodo transitorio fino al 27 settembre è il momento giusto per:

  • rivedere sito web, etichette di prodotto e materiali promozionali alla ricerca di claim generici o non documentati;
  • raccogliere e organizzare le evidenze a supporto di ogni dichiarazione ambientale ancora in uso;
  • verificare la natura e l’affidabilità di eventuali etichette o marchi di sostenibilità utilizzati;
  • valutare se claim su “neutralità climatica” o compensazioni siano adeguatamente circostanziati.

Per una Gap Analysis potete contattarci per una consulenza

 

Settembre 2026

Barbara Fanetti

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