Centri di raccolta: cosa cambia con il DM 91/2026

18 Ottobre 2026
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Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 26 marzo 2026, n. 91 ha riscritto, a quasi vent’anni dal precedente, la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani. È in vigore dal 14 maggio 2026, abroga il DM 8 aprile 2008 e il DM 13 maggio 2009 e dà ai centri già esistenti tempo fino al 14 maggio 2027 per adeguarsi.

È un cambiamento che riguarda Comuni, gestori e addetti: cambiano i conferitori ammessi, i tempi di deposito, i registri e il modo di tracciare i rifiuti, e si aprono nuove possibilità come i centri del riuso. Vediamo i punti principali.

Chi può conferire e che cosa

Il decreto definisce i centri di raccolta come aree presidiate e allestite dove si raggruppano, per frazioni omogenee, i rifiuti urbani conferiti sia dalle utenze domestiche sia da quelle non domestiche. Proprio le utenze non domestiche sono una delle novità più rilevanti. Sono individuate per rinvio a tre fonti:

  • le imprese di cui all’allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006, che possono conferire i rifiuti dell’allegato L-quater;
  • i soggetti che conferiscono RAEE di origine commerciale, industriale o istituzionale;
  • le strutture sanitarie, per i rifiuti sanitari assimilati agli urbani.

Sono confermate le associazioni di protezione ambientale riconosciute, che possono conferire i rifiuti raccolti nelle campagne volontarie di pulizia. I rifiuti abbandonati possono essere portati al centro dal gestore del servizio pubblico o da un altro soggetto incaricato dal Comune.

I rifiuti da costruzione e demolizione sono ammessi solo se provengono da piccoli interventi eseguiti direttamente dal conduttore dell’abitazione, e soltanto nei centri con superficie sufficiente a non interferire con il conferimento delle utenze domestiche.

L’allegato 1 sostituisce il vecchio elenco: associa a ogni codice EER i soggetti che possono conferirlo, cioè utenza domestica, non domestica o entrambe. Per gli addetti è un punto delicato, perché al cancello bisogna sapere chi può portare che cosa. I Comuni e gli enti d’ambito dovranno inoltre aggiornare i regolamenti dei centri, perché le regole sono cambiate.

Requisiti e gestione del centro

I requisiti tecnici sono rimasti in gran parte quelli del vecchio decreto, con alcune precisazioni. Il centro deve avere recinzione di almeno 2 metri, barriera esterna a ridotto impatto visivo, viabilità interna e illuminazione, pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito e un sistema di gestione delle acque meteoriche. Le aree per rifiuti pericolosi e non pericolosi devono essere distinte e segnalate, con pozzetto a tenuta stagna o vasca di contenimento per gli sversamenti. Sono previsti un piano di emergenza interna e un piano di ripristino del sito alla chiusura.

Per i centri costituiti solo da cassoni scarrabili per rifiuti non pericolosi di utenze domestiche c’è una procedura semplificata, con alcuni requisiti strutturali alleggeriti. Nei centri più ampi si possono individuare aree per il trasbordo dei rifiuti urbani da parte del gestore del servizio pubblico.

La gestione del centro resta riservata a imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 1. Il decreto rende vincolanti alcune regole operative:

  • esame visivo dei rifiuti in ingresso e collocazione per flussi omogenei, separando pericolosi e non pericolosi;
  • divieto di disassemblare i rifiuti all’interno del centro;
  • rimozione, nei giorni di apertura, dei rifiuti lasciati fuori dai contenitori o all’esterno del centro;
  • personale qualificato e formato, con formazione specifica sui RAEE secondo le indicazioni del Centro di Coordinamento.

L’articolo 5 dedica attenzione particolare ad alcune categorie. Le batterie al litio vanno raccolte separatamente, e con l’aggiornamento dell’elenco europeo dei rifiuti cambieranno anche i codici EER di batterie e dispositivi che le contengono. I RAEE vanno raggruppati secondo l’allegato 1 del DM 185/2007 e movimentati con attrezzature adatte, con sportelli chiusi e parti mobili fissate. Hanno regole specifiche anche oli minerali usati, rifiuti sanitari a rischio infettivo (doppio imballaggio e contenitore rigido esterno) e rifiuti da articoli pirotecnici.

Quanto possono restare i rifiuti

I tempi di deposito sono allineati a quelli delle piattaforme autorizzate ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Restano più brevi per i rifiuti che si degradano:

Rifiuto Limite di deposito
Regola generale 3 mesi, oppure 30 mc di non pericolosi e 10 mc di pericolosi; in ogni caso non oltre 1 anno
Biodegradabili di cucine, mense e mercati 72 ore
Biodegradabili di parchi e giardini 30 giorni
Indifferenziato (EER 20 03 01) e prodotti assorbenti per la persona 7 giorni

L’indifferenziato è una novità: il vecchio decreto non lo prevedeva.

Tracciabilità e registri

L’articolo 6 è quello con le conseguenze organizzative più immediate. Il centro deve dotarsi di procedure per:

  • contabilizzare i rifiuti conferiti dalle utenze non domestiche, con la scheda dell’Allegato 2 (in assenza di pesatura si può ricorrere a una stima);
  • registrare i rifiuti in uscita verso impianti di recupero o smaltimento, con il modello dell’Allegato 3, che è sostituito dal formulario per i soggetti tenuti a compilarlo;
  • tenere il registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti pericolosi, con la possibilità di registrare in modo cumulativo per codice EER al momento dell’uscita;
  • annotare sul registro il peso dei RAEE in uscita, con i relativi componenti, materiali e sostanze.

I dati in ingresso e in uscita vanno conservati per tre anni e resi disponibili, su richiesta, agli enti di programmazione e controllo. Messa insieme, è una quantità di informazioni che richiede procedure chiare e addetti che sappiano compilare correttamente schede, registri e formulari.

Riutilizzo e tempi di adeguamento

L’articolo 7 permette a Comuni ed enti d’ambito di individuare, dentro il centro, spazi distinti dalle aree di raccolta: per l’esposizione di beni usati ancora funzionanti, da scambiare gratuitamente tra privati, e per il deposito dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo, in collaborazione con operatori autorizzati dell’usato. Il centro non è più soltanto un punto di conferimento, ma uno strumento di prevenzione dei rifiuti.

I centri già esistenti continuano a funzionare, ma devono conformarsi al decreto entro il 14 maggio 2027. La scadenza sembra lontana, ma l’adeguamento passa da regolamento comunale, organizzazione degli spazi, procedure di tracciabilità e formazione del personale, e per chi gestisce più centri richiede una pianificazione per tempo.

La formazione degli addetti

Il decreto richiede personale qualificato e formato e rinvia all’Albo per i dettagli. La Deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo n. 6 del 16 settembre 2026 ha fissato contenuti, durata e requisiti del docente: nove argomenti obbligatori, 12 ore per la formazione iniziale e almeno 6 ore per l’aggiornamento, da ripetere ogni cinque anni. Le imprese già iscritte devono aggiornare la formazione degli addetti entro un anno dall’entrata in vigore della Deliberazione.

Per la formazione. Ho aggiornato al DM 91/2026 e alla Deliberazione n. 6/2026 i miei corsi per addetti ai centri di raccolta, in FAD sulla piattaforma di formazione: formazione iniziale da 12 ore e aggiornamento da 6 ore, con test ed esercitazioni pratiche. Per informazioni scrivi a info@barbarafanetti.it.

 

Barbara Fanetti

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