ADR Esenzioni

8 Gennaio 2024
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Gennaio 2024

Il nuovo Regolamento Esenzioni ADR

Il 20 settembre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 7 agosto 2023 relativo alla “Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR”.  Entrata in vigore 5 ottobre 2023

TESTO DEL DM

 Si è cercato di fare ordine al pasticcio creato dalla circolare di fine 2022 che dava adito a difficoltà giuridiche.

Qui NON CI OCCUPIAMO DI TUTTE LE MERCI ma cerchiamo di fare chiarezza per quanti hanno, fra queste merci pericolose, i RIFIUTI. Anche loro sono “merci” e certe tipologie di rifiuti (afferenti a quelle pericolose) vanno trasportate con avvertenze.

Per chi PRODUCE normali rifiuti pericolosi grosse difficoltà non ce ne saranno e il vero tema è risolvibile con  l’art. 4 del DM che dichiara esenti dal consulente ADR chi effettua:

  1. Numero massimo di operazioni annuali 24
  2. Numero massimo operazioni mensili 3
  3. Ogni operazione deve rientrare in determinati limiti di cui alla tabella 1.1.3.6.3. ADR
  4. NOVITA’ ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione  di  ogni  spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere  di  imballaggio, recipiente  a  pressione,  IBC  o  grande  imballaggio)  e   relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per  ogni  anno  solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o  digitale)  per  un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Su questo punto d) vorremmo brevemente ragionare: non essendo previsto un formato obbligatorio di questo registro si può spaziare, però l’ipotesi che vorrei suggerire è quella di capitalizzare cose esistenti.

  1. Il primo pensiero, parlando di “merce rifiuto” va al classico registro di carico e scarico. Se parliamo di rifiuti pericolosi abbiamo necessariamente anche questo tipo di registro. Su questo sono già elencate diverse delle informazioni che il punto d) richiede, e si potrebbe sfruttare lo spazio annotazioni per completarle.
  2. Tuttavia molti di voi, hanno implementato anche un file excell che aiuta per i calcoli del MUD, o per la verifica della restituzione delle quarte copie dei FIR. Si potrebbero aggiungere delle colonne dedicate alle informazioni richieste
  3. In alternativa va creato un file con le informazioni richieste dedicato alla spedizione ADR

 

SCOPO DEL REGISTRO: dimostrare in ogni momento l’esenzione e tenere sotto controllo i quantitativi per l’eventuale nomina del consulente. Va da sé che sul registro dovrò riportare un peso e questo sarà quello indicato sul FIR che, se ho la pesa certificata, sarà già correttamente determinato all’avvio del viaggio (presso il CDR o presso la sede) anche se da verificare a destino riporterò il peso indicato all’inizio del viaggio. Se non c’è la pesa la normativa ADR mi consente di ricorrere ad un accordo multilaterale M329 per cui va aggiunta alla dicitura ADR la frase “trasporto in conformità alle disposizioni del 1.5.1.ADR (M329)” e anche in questo caso il peso da inserire nel registro sarà il peso presunto da verificare a destino.

ATTENZIONE: la nomina del consulente ADR va fatta prima dell’operazione che fa scattare l’obbligo

VERO TEMA NUOVO quello su cui va posta la maggiore attenzione sono le informazioni che fino ad ora non erano mai indicate: il tipo di imballaggio e il codice ONU con cui sono classificate le merci in ADR

In parte queste informazioni le potete facilmente recuperare dai vostri trasportatori: quelli più bravi già da tempo riportano nello spazio annotazioni dei FIR il codice ONU della merce rifiuto pericoloso che stanno trasportando.

Aggiungiamo che l’art. 5 “spedizioni in cisterna” (es. può essere l’olio motore per “piccoli” interventi di manutenzione) il numero massimo di operazioni è 12 l’anno e massimo 2 al mese e limite massimo annuale di 50 tonnellate. Anche qui il registro di cui sopra.

Va infine sottolineato che l’art. 7 evidenzia l’obbligo della formazione , anche per gli esenti, sull’imballaggio delle merci pericolose a tutto il personale coinvolto nelle operazioni di spedizione, trasporto, carico, scarico, riempimento, imballaggio (compresi i rifiuti) secondo le disposizione 1.3. ADR.

 

Articolo redatto da Barbara Fanetti

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