CAM Edilizia 22.06.23

16 Maggio 2023
back-to-nature-g70fdbfa21_1920

Maggio 2023

CAM Edilizia

Dell’argomento abbiamo già accennato, ma qui vogliamo fare un approfondimento per dare alcune indicazioni più chiare e precise. Diamo per scontato il riferimento al testo DM 22.6.23 e vediamo alcuni aspetti generali di contenuto.

  1. Sono obbligatori?

I criteri contenuti in questo documento, in base a quanto previsto dall’art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e art. 57 del nuovo Codice Appalti  dlgs 36/2023:

  • costituiscono criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni) utilizzano per la redazione del progetto di fattibilità̀ tecnico-economica e dei successivi livelli di progettazione;
  • costituiscono criteri progettuali obbligatori che l’operatore economico utilizza per la redazione del progetto definitivo o esecutivo nei casi consentiti dal Codice dei Contratti o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del progetto posto a base di gara.
  1. A cosa si applicano?

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinquies).

Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i presenti CAM si applicano limitatamente ai capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.

Nelle ipotesi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti i presenti CAM si applicano limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”, “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere” e ai criteri “3.1.2-Macchine operatrici” e “3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori”.

I presenti CAM si intendono applicabili in toto agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non applicabilità̀ nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità̀ degli stessi.

  1. Cosa c’è di nuovo?

Novità la “Relazione CAM” prevista al punti 2.2.1 e viene redatta obbligatoria tra i documenti da presentare alla stazione appaltante dal progettista.

  1. C’è ancora la formazione degli operatori del cantiere?

Si e no, nel senso che è stata modificata la norma precedente che prevedeva la formazione DI TUTTI gli operai. Ora è prevista la formazione del personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere).

 

Su questo ultimo punto Sigeambiente ha aggiornato il corso dedicato alla formazione e lo trovate disponibile al seguente link

https://sigeambiente-formazione.thinkific.com/courses/criteri-ambientali-minimi-edilizia

 

Articolo redatto da Barbara Fanetti

Stop al greenwashing: dal 27 settembre 2026 cambiano le regole sulla comunicazione ambientale
Stop al greenwashing: dal 27 settembre 2026 cambiano le regole sulla comunicazione ambientale
Stop al greenwashing: dal 27 settembre 2026 cambiano le regole sulla comunicazione ambientale Le aziende che raccontano la propria sostenibilità con slogan generici e non dimostrabili avranno sempre meno margine di manovra. Tra pochi giorni diventano infatti pienamente operative in Italia le nuove regole contro il greenwashing previste dalla Direttiva (UE) 2024/825, nota anche come...
La gestione dei rifiuti dell’imprenditore agricolo
La gestione dei rifiuti dell’imprenditore agricolo
LA GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO Il legislatore ha da tempo riconosciuto che l’impresa agricola opera in condizioni strutturalmente diverse da quella industriale: superfici estese, produzione stagionale, mezzi condivisi con l’attività di coltivazione. Per questo il Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006) prevede, per l’imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c., una fitta rete di semplificazioni che...
Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi
Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi
Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi: cosa cambia dal 12 agosto 2026 e perché conviene gestirlo dentro un Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 Il 12 agosto 2026 è una data che le aziende che producono, utilizzano o commercializzano imballaggi non possono permettersi di ignorare. È infatti il giorno in cui entra in applicazione il Regolamento...
https://www.barbarafanetti.it/wp-content/uploads/2024/11/logo-barbara-fanetti-footer-bianco.png

Via Foro Boario 8/b – 25124 Brescia
E-mail: info@barbarafanetti.it

GDPR – Privacy Policy

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti

Barbara Fanetti
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.