CAM Edilizia 22.06.23

16 Maggio 2023
back-to-nature-g70fdbfa21_1920

Maggio 2023

CAM Edilizia

Dell’argomento abbiamo già accennato, ma qui vogliamo fare un approfondimento per dare alcune indicazioni più chiare e precise. Diamo per scontato il riferimento al testo DM 22.6.23 e vediamo alcuni aspetti generali di contenuto.

  1. Sono obbligatori?

I criteri contenuti in questo documento, in base a quanto previsto dall’art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e art. 57 del nuovo Codice Appalti  dlgs 36/2023:

  • costituiscono criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni) utilizzano per la redazione del progetto di fattibilità̀ tecnico-economica e dei successivi livelli di progettazione;
  • costituiscono criteri progettuali obbligatori che l’operatore economico utilizza per la redazione del progetto definitivo o esecutivo nei casi consentiti dal Codice dei Contratti o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del progetto posto a base di gara.
  1. A cosa si applicano?

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinquies).

Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i presenti CAM si applicano limitatamente ai capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.

Nelle ipotesi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti i presenti CAM si applicano limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”, “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere” e ai criteri “3.1.2-Macchine operatrici” e “3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori”.

I presenti CAM si intendono applicabili in toto agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non applicabilità̀ nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità̀ degli stessi.

  1. Cosa c’è di nuovo?

Novità la “Relazione CAM” prevista al punti 2.2.1 e viene redatta obbligatoria tra i documenti da presentare alla stazione appaltante dal progettista.

  1. C’è ancora la formazione degli operatori del cantiere?

Si e no, nel senso che è stata modificata la norma precedente che prevedeva la formazione DI TUTTI gli operai. Ora è prevista la formazione del personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere).

 

Su questo ultimo punto Sigeambiente ha aggiornato il corso dedicato alla formazione e lo trovate disponibile al seguente link

https://sigeambiente-formazione.thinkific.com/courses/criteri-ambientali-minimi-edilizia

 

Articolo redatto da Barbara Fanetti

Ecoetichette
Ecoetichette
Quali sono e come si distinguono?
RENTRI
RENTRI
Nuovo sistema di tracciamento rifiuti in vigore dal 15 giugno 2023
EMAS E BILANCI DI SOSTENIBILITA’
EMAS E BILANCI DI SOSTENIBILITA’
Dichiarazione Ambientale EMAS le novità del contenuto dal 9 gennaio 2020
https://www.barbarafanetti.it/wp-content/uploads/2024/11/logo-barbara-fanetti-footer-bianco.png

Via Foro Boario 8/b – 25124 Brescia
E-mail: info@barbarafanetti.it

GDPR – Privacy Policy

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti