Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi

29 Luglio 2026

Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi: cosa cambia dal 12 agosto 2026 e perché conviene gestirlo dentro un Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001

Il 12 agosto 2026 è una data che le aziende che producono, utilizzano o commercializzano imballaggi non possono permettersi di ignorare. È infatti il giorno in cui entra in applicazione il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22 gennaio 2025. A differenza della precedente direttiva 94/62/CE, si tratta di un regolamento e non di una direttiva: le sue disposizioni sono quindi direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, senza bisogno di un recepimento nazionale.

Cosa scatta esattamente il 12 agosto 2026

Analizzando il testo, gli adempimenti con questa scadenza specifica sono di tre tipi, con destinatari diversi.

Per gli operatori economici, l’obbligo immediato e concreto riguarda l’articolo 5, paragrafo 5: dal 12 agosto 2026 non potranno più essere immessi sul mercato imballaggi a contatto con prodotti alimentari che contengano PFAS (sostanze per- e poli-fluoroalchiliche) oltre soglie molto stringenti — 25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate, 250 ppb per la somma delle PFAS con degradazione dei precursori, 50 ppm per le PFAS totali incluse quelle polimeriche. Chi produce o utilizza packaging alimentare (vaschette, involucri, carta oleata, contenitori monouso) deve quindi aver già verificato la composizione dei materiali con largo anticipo.

Per la Commissione europea, la stessa data è il termine per adottare gli atti di esecuzione che definiranno l’etichetta armonizzata per gli imballaggi (art. 12), la metodologia per i sistemi di marcatura digitale dei materiali (data carrier, art. 12) e le etichette armonizzate per i contenitori di raccolta differenziata (art. 13). Questi atti sono propedeutici: le scadenze operative per le imprese legate a queste etichette scatteranno più avanti, tipicamente 24-30 mesi dopo l’adozione dell’atto.

Per il quadro normativo nel suo complesso, il 12 agosto 2026 è la data di abrogazione della direttiva 94/62/CE (art. 70) e di entrata in applicazione del nuovo regolamento (art. 71), sebbene con un impianto transitorio articolato: alcune disposizioni della vecchia direttiva (prescrizioni essenziali, obblighi di reporting, alcune etichettature) restano in vigore fino al 2028 o 2029, in attesa che i corrispondenti atti attuativi del nuovo regolamento siano pronti.

Perché non basta “segnarsi la data in agenda”

Il PPWR non introduce solo il divieto PFAS: nel suo impianto complessivo impone requisiti crescenti su riciclabilità obbligatoria degli imballaggi, contenuto minimo di materiale riciclato, riduzione degli imballaggi superflui, sistemi di restituzione e riutilizzo, ed etichettatura armonizzata per la raccolta differenziata. Le scadenze si susseguiranno negli anni fino al 2030 e oltre. Trattare ogni adempimento come un adempimento isolato — un audit spot, una verifica una tantum sui fornitori — espone l’azienda al rischio di perdere per strada scadenze successive o di dover rincorrere non conformità quando ormai sono già diventate un problema commerciale (blocco alla vendita, contestazioni dei clienti, sanzioni).

Il valore aggiunto di un Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001

È qui che l’integrazione del PPWR in un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 fa la differenza reale rispetto alla semplice “compliance a scadenza”.

  1. Il registro degli aspetti/impatti ambientali e degli obblighi di conformità. La norma ISO 14001, ai punti 6.1.3 e 9.1.2, richiede che l’organizzazione identifichi e tenga aggiornati gli obblighi di conformità legati ai propri aspetti ambientali, e ne valuti periodicamente il rispetto. Inserire il PPWR — con tutte le sue scadenze scaglionate (2026, 2028, 2029, 2030) — in questo registro significa avere un unico punto di controllo strutturato, anziché rincorrere le scadenze con fogli Excel scollegati dal sistema di gestione.
  2. La gestione del cambiamento normativo come processo, non come emergenza. Un SGA maturo prevede un meccanismo sistematico di monitoraggio degli aggiornamenti legislativi (spesso affidato a un responsabile HSE o a un servizio esterno dedicato). Il PPWR, con i suoi numerosi atti di esecuzione e delegati ancora da emanare negli anni a venire, è un caso da manuale di normativa “a rilascio progressivo”: senza un processo strutturato di watch normativo, il rischio di scoprire un obbligo a ridosso della scadenza è concreto.
  3. Il coinvolgimento della filiera. Molti requisiti del PPWR (percentuali di riciclato, riciclabilità, assenza di PFAS) dipendono dai fornitori di materiali di imballaggio. Un SGA ISO 14001 ben strutturato prevede già la valutazione ambientale dei fornitori (punto 8.1) e può essere lo strumento naturale per richiedere dichiarazioni di conformità, schede tecniche aggiornate e audit ai fornitori strategici di packaging.
  4. Gli audit interni come rete di sicurezza. Il programma di audit interno richiesto dalla ISO 14001 (punto 9.2) può includere verifiche mirate sulla conformità al PPWR — verificando concretamente, ad esempio, che i materiali a contatto alimentare in uso non superino le soglie PFAS, o che l’etichettatura sia coerente con le specifiche via via rese obbligatorie — trasformando un adempimento normativo complesso in un controllo periodico verificabile e documentato.
  5. Il riesame della direzione e il miglioramento continuo. Portare lo stato di avanzamento sul PPWR al riesame della direzione (punto 9.3) assicura che la gestione degli imballaggi non resti confinata all’ufficio qualità o legale, ma diventi una priorità strategica con risorse e responsabilità assegnate, coerentemente con l’approccio “Plan-Do-Check-Act” che è il cuore della ISO 14001.

In conclusione

Il Regolamento 2025/40 segna l’inizio di una transizione normativa pluriennale sull’imballaggio in Europa, non un singolo scoglio da superare il 12 agosto 2026. Le aziende che si limitano a rincorrere ogni singola scadenza rischiano di trovarsi sempre un passo indietro; quelle che invece integrano il PPWR nel proprio Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 — con un registro degli obblighi aggiornato, un monitoraggio normativo strutturato, un coinvolgimento sistematico della filiera e audit interni mirati — trasformano un adempimento complesso in un processo gestito, verificabile e capace di anticipare, anziché subire, i prossimi passaggi del regolamento.

Redazione luglio 2026

Barbara Fanetti

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