RENTRI

1 Ottobre 2024
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Ottobre 2024

RENTRI 

Dal 15 dicembre 2024 entra in vigore il nuovo registro elettronico di tracciamento dei rifiuti RENTRI previsto nelle sue modalità attuative dal Decreto 59 del 4.4.2023.

Ecco una sintesi dei contenuti più rilevanti.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Previsto il nuovo modello di registro di cui all’allegato I che, per i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dovranno uniformarsi.

I soggetti di cui all’art. 190 dlgs 152/06 sono tenuti, fino all’iscrizione al RENTRI, alla tenuta cartacea su modelli RESI DISPONIBILI DAL PORTALE RENTRI, vidimato in camera di commercio.

A partire dalla iscrizione al RENTRI in versione digitale, con vidimazione digitale, la compilazione è su supporto informatico a scelta dell’operatore.

I numeri delle registrazione devono essere progressivi e non modificabili e devono garantire l’identificazione dell’operatore che li ha riportati.

Eventuali correzioni devono essere memorizzate con ‘identificativo dell’utente che le ha effettuate, la data e ora dell’effettuazione.

I sistemi gestionali informatici scelti devono essere conformi alle regole tecniche del Codice dell’amministrazione digitale.

Sarà l’Albo Gestori Ambientali ad occuparsi delle attività di supporto tecnico, formazione ad utenti e aiuto.

FORMULARIO

Art. 5: approvato il modello di cui all’allegato II. Emesso dal produttore o detentore è INTEGRATO, nelle diverse fasi, dagli altri soggetti coinvolti (trasportatore, intermediario, destinatario). IMPORTANTE comma 3: “Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con  riferimento  alle  informazioni  di   propria   competenza,   il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.”

NB: La vidimazione dei formulari è solo digitale, siano essi cartacei o informatizzati.

I soggetti NON Iscritti al RENTRI, tengono FIR cartacei ma con formato di cui all’allegato II–> viene apposto codice univoco all’atto della vidimazione digitale su ciascun formulario.

Stampato in originale in 2 copie: 1 resta al produttore, una al destinatario. Quest’ultimo fornisce una fotocopia al trasportatore che a sua volta ne restituisce una al produttore e uno a ciascun soggetto coinvolto nel FIR.

La consegna può essere:

  1. COPIA CARTACEA
  2. PEC
  3. SERVIZI RESI DISPONIBILI DAL RENTRI

FIR digitale è vidimato digitalmente con codice univoco assegnato tramite il RENTRI. Tutta la successiva integrazione del FIR avviene mediante strumenti elettronici. Per facilitare l’identificazione durante il trasporto ne viene stampata una copia, ma è possibile anche l’impiego della versione digitale se immediatamente disponibile.

In questo caso le copie firmate e datate dal destinatario sono rese disponibili a tutti gli altri soggetti tramite il RENTRI.

 

Il nuovo formulario è piuttosto complesso e comprende praticamente le diverse situazioni ad oggi esistenti e diverse informazioni oggi riportate nella casella “annotazioni”. UTILIZZO EFFETTIVO dal 15 dicembre 2024 entro 60 gg sostituzione di tutti i FIR.

 

SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE AL RENTRI

  1. gli enti e le imprese  che  effettuano  il  trattamento  dei rifiuti (vedi autorizzazione rilasciate ex art. 216 dlgs 152/06 di cui vanno caricati i dati nell’anagrafica del RENTRI e tenuti aggiornati);
  2. produttori  di  rifiuti  pericolosi,  fatto  salvo  quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9 (quindi le tempistiche di registrazione sono le solite)
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o  trasportano  rifiuti pericolosi a titolo  professionale  o  che  operano  in  qualità  di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; (i trasportatori sono anche tenuti alla geolocalizzazione dei mezzi)
  4. i Consorzi istituiti per il  recupero  e  il  riciclaggio  di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’articolo  189,  comma  3,  (VALE A DIRE I COMUNI, LORO CONSORZI E COMUNITA’ MONTANE) del  decreto legislativo    152  del  2006,  con  riferimento  ai  rifiuti   non pericolosi.

Chi matura l’obbligo di iscrizione obbligatoria deve procedere prima della prima registrazione (quindi tempistiche classiche di legge per le registrazioni); se viene meno l’obbligo ci si può cancellare liberamente, ma ha effetto dall’anno solare successivo.

Sono  esonerati  dall’obbligo  di  iscrizione  al  RENTRI   gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi.

I PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI tenuti all’iscrizione al RENTRI possono adempiervi mediante associazioni di categoria e altri soggetti di cui all’art. 18. PERO’ SI CHIARISCE CHE IL PRODUTTORE DEL RIFIUTO RESTA UNICO RESPONSABILE  DEL CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI INSERITE NEL SISTEMA.

In prospettiva il RENTRI consentirà la predisposizione automatica del MUD, eventualmente da integrare e controllare.

 

TEMPISTICHE DI REGISTRAZIONE

Dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento, l’iscrizione al RENTRI e’ effettuata con le seguenti tempistiche:

  1. a decorrere dal diciottesimo mese (quindi dal 15.12.24) ed entro i sessanta  giorni successivi (quindi entro il 15.2.25),  per  enti  o  imprese  produttori  iniziali  di  rifiuti speciali  pericolosi  e  non  pericolosi  con   più   di   cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri  soggetti  diversi  dai  produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
  2. a decorrere dal ventiquattresimo mese  ed  entro  i  sessanta giorni successivi (quindi entro il 15.08.25) , per enti o imprese produttori di rifiuti  speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  3. a decorrere dal trentesimo mese ed entro  i  sessanta  giorni successivi (quindi entro il 15.2.26), per tutti  i  restanti  produttori  iniziali  di  rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Ai fini del comma 1, il numero dei dipendenti  è  calcolato  in base al  numero  degli  stessi  presenti  al  31  dicembre  dell’anno precedente a quello di riferimento.

TESTO DEL DECRETO

 

Articolo redatto da Barbara Fanetti

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