LA GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO
Il legislatore ha da tempo riconosciuto che l’impresa agricola opera in condizioni strutturalmente diverse da quella industriale: superfici estese, produzione stagionale, mezzi condivisi con l’attività di coltivazione. Per questo il Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006) prevede, per l’imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c., una fitta rete di semplificazioni che intervengono su quasi ogni fase della gestione dei rifiuti: dalla qualificazione stessa del materiale come rifiuto, fino al trasporto, al deposito e alla tracciabilità documentale.
Quando un residuo non è nemmeno un rifiuto
Il punto di partenza è l’art. 185 TUA, che esclude alcuni materiali dal campo di applicazione della disciplina rifiuti. Per il settore agricolo rilevano soprattutto due ipotesi:
- paglia, sfalci e potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, oppure derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni — purché riutilizzati in agricoltura, silvicoltura o per produzione di energia, anche fuori dal luogo di produzione o con cessione a terzi;
- acque reflue, quando restano “scarico” in senso tecnico (collegamento diretto e continuo con il corpo ricettore) e rientrano nell’assimilazione dell’art. 101, comma 7, TUA — in particolare i reflui da allevamento di bestiame, oggi assimilati “seccamente” alle acque reflue domestiche, e le acque reflue di piccole aziende agroalimentari, soggette a comunicazione (non autorizzazione) per l’utilizzazione agronomica.
È una distinzione che richiede attenzione: gli sfalci da manutenzione di giardini privati (non verde pubblico comunale, non pratica colturale propria) restano invece rifiuti a tutti gli effetti. E un’acqua reflua che venga accumulata o trasportata con mezzi, anziché scaricata con continuità verso il fondo, perde la natura di “scarico” e diventa rifiuto liquido.
Un discorso a parte riguarda i sottoprodotti di origine animale (SOA): quando qualificabili come sottoprodotti ex art. 184-bis, sono regolati dal Regolamento (CE) 1069/2009 — che utilizza un proprio strumento di tracciabilità, il documento commerciale, distinto da FIR e registro rifiuti.
Il trasporto: tra esoneri e categorie dell’Albo
Per il trasporto dei propri rifiuti, l’imprenditore agricolo beneficia di diverse semplificazioni, ma non di un esonero generalizzato:
- la movimentazione tra fondi della stessa azienda, entro 15 km e finalizzata al deposito temporaneo, non è considerata trasporto (art. 193, comma 12, TUA);
- il trasferimento verso il sito di una cooperativa agricola o consorzio agrario di cui l’agricoltore è socio non è mai considerato trasporto, senza limiti di distanza;
- per i rifiuti agricoli conferiti, in modo occasionale (max 5 volte l’anno, max 30 kg/l al giorno), al servizio pubblico o a un Circuito Organizzato di Raccolta (COR) convenzionato, non serve il FIR;
- per il trasporto proprio “ordinario”, resta comunque necessaria l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, sia pure in forma semplificata (categoria 2-bis), entro 30 kg/l al giorno per i rifiuti pericolosi e senza limite per i non pericolosi; oltre soglia scatta la categoria 5, con requisiti pieni;
- un’esenzione totale dall’Albo esiste solo per il conferimento al COR entro il territorio provinciale/regionale della sede d’impresa (art. 212, comma 19-bis).
Registro di carico e scarico: due livelli di semplificazione
Sul fronte documentale, l’art. 190 TUA distingue due situazioni:
- esonero totale per gli imprenditori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro — vale anche per i rifiuti pericolosi, senza eccezioni;
- modalità sostitutiva per tutti gli altri: la conservazione in ordine cronologico dei FIR per tre anni sostituisce il registro vero e proprio, anche per chi produce rifiuti pericolosi.
Dal 2026, grazie alla Legge di Bilancio (l. 199/2025), questa architettura si riflette anche sull’obbligo di iscrizione al RENTRI: chi rientra nell’esonero o nella modalità sostitutiva dell’art. 190 è escluso anche dall’iscrizione al registro elettronico nazionale, fermo restando l’obbligo di tracciabilità sostanziale.
Il deposito temporaneo: una regola sul “luogo” pensata per il settore
Anche la disciplina del deposito temporaneo (artt. 183, comma 1, lett. bb, e 185-bis TUA) contiene una specificità agricola: il deposito può avvenire non solo nel luogo di produzione, ma anche presso il sito della cooperativa agricola o del consorzio di cui l’imprenditore è socio — che può perfino essere delegata alla tenuta del FIR. Restano ferme le condizioni generali: rispetto di un criterio temporale (trimestrale, senza limiti di quantità) o quantitativo (fino a un anno, entro 30 mc totali, di cui massimo 10 mc pericolosi), omogeneità dei rifiuti e, per i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti (oggi disciplinati dal Regolamento UE 2019/1021, successore del reg. CE 850/2004), il rispetto di norme tecniche di stoccaggio rafforzate.
Cosa succede se le regole non vengono rispettate
Il superamento anche di una sola condizione fa perdere la qualifica di “temporaneo” al deposito, facendolo ricadere nella fattispecie di deposito incontrollato (art. 256, comma 2, TUA). Per l’imprenditore agricolo, in quanto titolare di impresa, questo non comporta la sola sanzione amministrativa prevista per il privato cittadino (art. 255), ma pene di natura penale: arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro per i rifiuti non pericolosi; reclusione da uno a cinque anni se i rifiuti sono pericolosi (soglia elevata a delitto dalla riforma del d.l. 116/2025). Se il deposito assume i caratteri di una vera discarica, le pene salgono ulteriormente, con la confisca dell’area come conseguenza accessoria.
Una cornice in evoluzione
Il quadro descritto non è statico. Nel 2026 il d.lgs. 151/2026 ha esplicitamente riconosciuto la manutenzione degli spazi verdi come attività connessa ex art. 2135, comma 3, c.c.; la Legge di Bilancio 2026 ha riallineato gli obblighi RENTRI a quelli già previsti dal TUA per il registro cartaceo; e la riforma sanzionatoria del 2025 ha inasprito le pene per la gestione illecita di rifiuti pericolosi. Per l’imprenditore agricolo — e per chi ne verifica la conformità in sede di audit — tenersi aggiornati su questi sviluppi non è un dettaglio tecnico, ma la condizione stessa per continuare a beneficiare di un regime di favore che il legislatore riserva a un settore ritenuto, a ragione, meritevole di una disciplina su misura.
Agosto 2026
Redatto da: Barbara Fanetti


